Ciascuno Stato associato, per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 25 del presente Protocollo ed entro i limiti dell'importo di cui beneficia a tale titolo, presenta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, un programma che comprenda al massimo il periodo di validita', di quest'ultima e preveda contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione o soltanto aiuti per la diversificazione.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art25 · fonte su Normattiva