Ciascuno Stato associato, per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 25 del presente Protocollo ed entro i limiti dell'importo di cui beneficia a tale titolo, presenta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, un programma che comprenda al massimo il periodo di validita', di quest'ultima e preveda contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione o soltanto aiuti per la diversificazione.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
