in materia di scienza e tecnologia 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico onde instaurare relazioni di lavoro durature tra le rispettive comunita' scientifiche e scambiare informazioni ed esperienze regionali in materia di scienza e tecnologia. 2. La cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti comprende principalmente:

  • a)progetti congiunti di ricerca nei settori di interesse comune;
  • b)scambi di scienziati per incentivare la ricerca comune, la preparazione di progetti e la formazione ad alto livello;
  • c)riunioni scientifiche congiunte volte a scambiare informazioni, a promuovere le interazioni e a facilitare l'individuazione dei settori comuni di ricerca;
  • d)divulgazione dei risultati e rafforzamento dei contatti tra settori pubblico e privato. 3. Alla cooperazione sono associati gli istituti di istruzione superiore di entrambe le Parti, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le piccole e medie imprese. 4. Le Parti decidono di comune accordo la portata, la natura e la priorita' di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potra' essere adeguato a seconda delle circostanze.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art15 · fonte su Normattiva