due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori: a)sanita' pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera;

  • b)agronomia;
  • c)agricoltura e tecnologie scientifiche nell'industria dell'alimentazione;
  • d)gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione;
  • e)biotecnologie;
  • f)scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • g)energia;
  • h)ricerca industriale ed innovazione tecnologica;
  • i)nuovi materiali e genio civile;
  • l)preservazione, sviluppo e Promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti;
  • m)applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali;
  • n)ogni altro settore di comune interesse concordato fra le Parti.

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408~accordo-art8 · fonte su Normattiva