virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' concretizzarsi mediante:

  • a)scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
  • b)scambio di documentazioni e di informazioni di attualita' scientifica e tecnologica;
  • c)organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
  • d)concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici tecnologici di alto livello;
  • e)messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
  • f)messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
  • g)ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408~accordo-art9 · fonte su Normattiva