TRATTATO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'ASSISTENZA 1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, la piu' ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una autorita' giudiziaria nella Parte richiedente. 2. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di attivita' di acquisizione probatoria, il trasferimento di persone detenute a fini probatori, l'informazione sui precedenti penali delle persone e sulle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dall'altra Parte. 3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di condanne. 4. Ciascuna Parte puo' richiedere all'altra informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;41~trattato-art1 · fonte su Normattiva