[1]in vigore

[2]1. La presente convenzione entrera' in vigore allo scadere dei 30 giorni che seguiranno la data del deposito del 40° strumento di ratifica o di adesione, in conformita' con l'articolo 40. 2. Per ogni altro Stato che depositera' un strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, la presente convenzione entrera' in vigore allo scadere del 30° giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art41 · fonte su Normattiva