1. Allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1) qualsiasi Parte, a nome proprio o a nome di un territorio che rappresenta sul piano internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtu' dell'articolo 42, potra' denunciare la presente convenzione, depositando a tal fine uno strumento presso il Segretario generale. 2. Se il Segretario generale riceve la denuncia prima del 1° luglio o a tale data, essa avra' effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente; se la denuncia e' ricevuta dopo il 1° luglio, essa avra' effetto come se fosse stata ricevuta nell'anno successivo prima del 1° luglio o a tale data. 3. La presente convenzione non sara' piu' valida qualora, a seguito di denunzie notificate in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1, non siano rispettate le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 41.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art46 · fonte su Normattiva