1. Se una Parte contraente, l'agenzia da essa nominata, (in appresso designata la "Parte indennizzante") opera un pagamento a titolo di indennizzo o di una garanzia accordati in relazione a un investimento di un investitore (in appresso designato la "Parte indennizzata") nell'area di un'altra Parte contraente (in appresso designata la "Parte ospitante"), la Parte ospitante riconosce:
- a)la cessione alla Parte indennizzante di tutti i diritti e crediti derivanti da tale investimento, e
- b)la legittimazione della Parte indennizzante ad esercitare tutti questi diritti e a far valere tali crediti per surrogazione. 2. La parte indennizzante ha sempre titolo a ricevere:
- a)il medesimo trattamento in relazione ai diritti e ai crediti da essa acquisiti in forza della cessione di cui al paragrafo 1; e
- b)gli stessi pagamenti dovuti in forza di tali diritti e crediti; che la Parte indennizzata aveva titolo di ricevere in forza del presente Trattato relativamente all'investimento in questione. 3. In qualsiasi procedimento ai sensi dell'articolo 26, una Parte contraente non fa valere come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione ovvero a qualsiasi altro titolo, che l'indennizzo o altro risarcimento per tutti o parte i pretesi danni e' stato o sara' ricevuto in forza di un contratto di assicurazione o di garanzia.
Testo vigente dal 4 dicembre 1997
