Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto. Il richiedente e' tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:

  • a)l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato di destinazione,
  • b)l'adozione di una forma particolare.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art12 · fonte su Normattiva