Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965
Art. 12 (Convenzione)
Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto. Il richiedente e' tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:
- a)l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato di destinazione,
- b)l'adozione di una forma particolare.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
