[1]Spese

[2]1. La notificazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non pub dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

[3]2. Il richiedente e' tenuto a pagare o rimborsare le spese causate:

  • a)dall'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,
  • b)dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art11 · fonte su Normattiva