[1]Spese
[2]1. La notificazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non pub dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.
[3]2. Il richiedente e' tenuto a pagare o rimborsare le spese causate:
- a)dall'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,
- b)dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
