Art. 29 (Convenzione)
Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estendera' all'insieme di territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o piu' di essi. Tale dichiarazione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato. Successivamente, ogni estensione di tale natura sara' notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrera' in vigore, per i territori contemplati dall'estensione, il 60° giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
