Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, potra' dichiarare che la Convenzione verra' estesa a tutti i territori che essa rappresenta sul piano internazionale, oppure ad uno o piu' di essi. Tale dichiarazione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato. In seguito, ogni estensione verra' notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Basi.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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