Art. 28 (Convenzione)
Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo 27, comma 1. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrera' in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il Ministero gli avra' notificato detta adesione. In mancanza di opposizione, la Convenzione entrera' in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell'ultimo dei termini menzionati all'articolo precedente.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
