La Convenzione avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 25 paragrafo 1, anche per gli Stati che l'avranno successivamente ratificata, accettata o approvata oppure che vi avranno aderito. La Convenzione sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sara' notificata almeno sei mesi prima della scadenza dei cinque anni al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Potra' essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avra' effetto solamente nei confronti dello Stato che l'avra' notificata. La Convenzione rimarra' in vigore per gli altri Stati contraenti.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
