La presente Convenzione avra' una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27, comma primo, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o vi avranno successivamente aderito. La Convenzione sara' tacitamente rinnovata allo scadere di ogni quinquennio, salvo denuncia. La denuncia sara', almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cinque anni, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Potra' essere limitata ad alcuni dei territori cui si applica la Convenzione. La denuncia avra' effetto solo per quanto riguarda lo Stato che l'ha notificata. La Convenzione rimarra' in vigore per gli altri Stati contraenti.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
