La Convenzione avra' una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformita' con l'articolo 35, primo comma, anche per gli Stati che l'abbiano ratificata, accettata o approvata o che vi abbiano aderito successivamente. La Convenzione sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni, a meno che non venga denunciata. Ogni denuncia sara' notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cinque anni. Essa potra' limitarsi ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avra' effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione restera' in vigore tra gli altri Stati contraenti.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
