Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978
Art. 11 — Trasmissione per via diplomatica o consolare
Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di avvalersi della via diplomatica o consolare per trasmettere le domande di assistenza alla competente autorita' centrale di un altro Stato contraente.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
