[1]Notificazione per posta
[2]1. Ciascuno Stato membro ha la facolta' di effettuare la notificazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.
[3]2. Ciascuno Stato membro puo' specificare, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo, 2 o in qualsiasi altro momento, le condizioni nelle quali accetta la notificazione di atti giudiziari per posta.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
