[1]Notificazione per posta

[2]1. Ciascuno Stato membro ha la facolta' di effettuare la notificazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.

[3]2. Ciascuno Stato membro puo' specificare, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo, 2 o in qualsiasi altro momento, le condizioni nelle quali accetta la notificazione di atti giudiziari per posta.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art14 · fonte su Normattiva