Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967
Art. 13 (Accordo)
[1]d'esecuzione. Revisione
[2]1. I particolari d'esecuzione del presente Accordo sono stabiliti in un regolamento. 2. Il presente Accordo puo' essere sottoposto a revisioni mediante conferenze tenute dai delegati dei Paesi dell'Unione particolare.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
