[1]Domanda di "estensione territoriale"

[2]1. La domanda di estensione, a un Paese che si sia avvalso della facolta' conferita nell'articolo 3-bis, della protezione risultante dalla registrazione internazionale, dovra' formare oggetto di una menzione speciale nella domanda di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La domanda di estensione territoriale formulata posteriormente alla registrazione internazionale dovra' essere presentata per il tramite dell'Amministrazione del Paese d'origine sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. Essa sara' immediatamente registrata dall'Ufficio internazionale che la notifichera' senza ritardo alla o alle Amministrazioni interessate. Essa sara' pubblicata sulla rivista edita dall'Ufficio internazionale. Questa estensione territoriale produrra' i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sara' stata iscritta nel Registro internazionale e cessera' di essere valida allo scadere della registrazione internazionale del marchio cui si riferisce.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~accordo-art3ter · fonte su Normattiva