Art. 8-bis (Accordo)
[1]Rinuncia per uno o piu' Paesi
[2]Il titolare della registrazione internazionale puo' sempre rinunziare alla protezione in uno o piu' dei Paesi contraenti, consegnando all'Amministrazione del proprio Paese una dichiarazione da comunicare all'Ufficio internazionale, il quale la notifichera' ai Paesi cui tale rinunzia si riferisce. La rinunzia e' esente da tassa.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
