Art. 9-quater (Accordo)
[1]Amministrazione comune a piu' Paesi contraenti. Piu' Paesi contraenti chiedono di essere trattati come un solo Paese
[2]1. Se piu' Paesi dell'Unione particolare convengono di realizzare la unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale:
- a)che un'Amministrazione comune si sostituira' all'Amministrazione nazionale di ciascuno di essi, e
- b)che l'insieme dei loro territori rispettivi dovra' essere considerato come un solo Paese per l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni precedenti il presente articolo. 2. Questa notificazione avra' effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sara' data dal Direttore generale agli altri Paesi contraenti.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
