1. Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo' aderire al presente Atto e divenire cosi' membro dell'Unione. Gli strumenti d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 2. a) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione un mese o piu' prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente Atto, quest'ultimo entra in vigore alla data in cui le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione dell'articolo 28.2 a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione; tuttavia:
- i)se gli articoli 1 a 21 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sara' vincolato, durante il periodo interinale precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 20 dell'Atto di Bruxelles;
- ii)se gli articoli 22 a 26 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sara' vincolato, durante il periodo interinale precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 21 a 24 dell'Atto di Bruxelles. Se un paese indica una data posteriore nel suo strumento d'adesione il presente Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata.
- b)Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione in data posteriore all'entrata in vigore d'un solo gruppo di disposizioni del presente Atto o a una data che la precede di meno di un mese, l'Atto entra in vigore, riservato quanto e' previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui l'adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata. 3. Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l'Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l'adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
