[1]Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i BIRPI

[2]ATTO DI STOCCOLMA DEL 14 LUGLIO 1967 AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI MADRID SULLA REPRESSIONE DELLE FALSE O FALLACI INDICAZIONI DI PROVENIENZA del 14 aprile 1891, riveduto a WASHINGTON il 2 giugno 1911, all'AJA il 6 novembre 1925, a LONDRA il 2 giugno 1934 e a LISBONA il 31 ottobre 1958

[3]Articolo 1 Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne l'accordo di Madrid (1)

[4]Gli strumenti d'adesione all'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891 (denominato in seguito: "Accordo di Madrid"), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958 (denominato in seguito: "Atto di Lisbona"), vanno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominato in seguito: "Direttore generale"), il quale notifichera' tali depositi ai Paesi partecipi dell'Accordo.

[5]------------------- (1) Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato e' privo di titoli.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~atto-art1 · fonte su Normattiva