[1]in materia di tutela e curatela

[2]1. Quando e' necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per una persona che e' cittadino dello Stato di invio, come pure alla nomina di un curatore dei beni di una persona assente che e' cittadino dello Stato di invio, le autorita' dello Stato di residenza ne informano senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi alle competenti autorita' dello Stato di residenza per la nomina del tutore o del curatore di un cittadino dello Stato di invio, come pure per la nomina di un curatore dei beni di un assente, cittadino dello stesso Stato di invio.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art21 · fonte su Normattiva