[1]in materia di tutela e curatela
[2]1. I funzionari consolari possono intervenire presso le Autorita' competenti, nei limiti ammessi dalle leggi dello Stato di residenza, per la tutela e la curatela in favore dei propri cittadini, e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti. 2. I funzionari consolari saranno informati, non appena possibile, dalle competenti Autorita' dello Stato di residenza, di tutti i casi in cui occorrera' provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato d'invio.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
