[1]in materia di tutela e curatela

[2]1. I funzionari consolari possono intervenire presso le Autorita' competenti, nei limiti ammessi dalle leggi dello Stato di residenza, per la tutela e la curatela in favore dei propri cittadini, e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti. 2. I funzionari consolari saranno informati, non appena possibile, dalle competenti Autorita' dello Stato di residenza, di tutti i casi in cui occorrera' provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art15 · fonte su Normattiva