[1]in materia di tutela e di curatela
[2]I funzionari consolari possono, in conformita' con le convenzioni in vigore tra le due Parti, intervenire presso le autorita' competenti al fine di promuovere le procedure necessarie alla nomina di tutori o di curatori, per i cittadini dello Stato d'invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.
Testo vigente dal 28 agosto 1974
