[1]in materia di tutela e di curatela

[2]I funzionari consolari possono, in conformita' con le convenzioni in vigore tra le due Parti, intervenire presso le autorita' competenti al fine di promuovere le procedure necessarie alla nomina di tutori o di curatori, per i cittadini dello Stato d'invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art16 · fonte su Normattiva