[1]in qualita' di testimone
[2]1. I membri dell'ufficio consolare possono essere convocati in qualita' di testimoni nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di deporre se non nei casi indicati nel paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare si rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva puo' essere adottata riti suoi confronti. 2. L'autorita' che richiede la deposizione testimoniale deve evitare di ostacolare il funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Quando cio' e' possibile, tale autorita' puo' raccogliere la deposizione nell'abitazione del funzionario o nell'ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta del funzionario. 3. I membri dell'ufficio consolare non sono obbligati a deporre su fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni ne' ad esibire la corrispondenza e i documenti relativi a tali funzioni. Essi hanno cosi' il diritto di rifiutarsi di deporre in qualita' di esperti del diritto dello Stato di invio. 4. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare possono rifiutarsi di testimoniare, nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo, sulle circostanze relative alle attivita' dell'ufficio consolare.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
