[1]dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

[2]1. I funzionari e gli impiegati consolari, cosi' come i membri di famiglia conviventi ed a loro carico, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'impiegato consolare che eserciti una attivita' privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza ne' ai membri della sua famiglia.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art43 · fonte su Normattiva