[1]di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo

[2]A seguito di notifica allo Stato di residenza ed in assenza di una espressa opposizione di questo, l'ufficio consolare dello Stato di invio puo' esercitare nello Stato di residenza le funzioni consolari per conto di uno Stato terzo.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art55 · fonte su Normattiva