Le due Parti contraenti si impegneranno ad effettuare, almeno una volta all'anno, delle consultazioni fra le autorita' aeronautiche, nel corso delle quali saranno affrontati i diversi problemi relativi all'applicazione del presente accordo e tutto cio' che ha attinenza con i trasporti aerei riguardanti le Parti contraenti e le loro imprese designate.
Testo vigente dal 18 settembre 1974
