(1) Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti avranno equa ed eguale possibilita' di effettuare i servizi convenuti tra i loro rispettivi territori. (2) Nell'effettuare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non ledere i servizi che quest'ultima effettua sulle rotte specificate o su parte delle stesse. (3) I servizi convenuti effettuati dalle imprese designate di entrambe le Parti contraenti saranno ragionevolmente adeguati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo principale la disponibilita' di un ragionevole indice di capacita' in modo da soddisfare adeguatamente le esigenze attuali e quelle ragionevolmente relative al trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa e il territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;746~art7 · fonte su Normattiva