I certifcati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte aeree specificate nell'unito allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~art4 · fonte su Normattiva