Art. 4 (Accordo)
1. Il Laboratorio agira' in stretta cooperazione con la CEBM. 2. Il Laboratorio puo' decidere di cooperare con Stati non membri, con organismi nazionali di tali Stati, con organizzazioni internazionali governative o non governative. Tale cooperazione, nonche' le sue condizioni e modalita' verranno definite di volta in volta secondo le circostanze dal Consiglio mediante decisione presa all'unanimita' degli Stati membri presenti e votanti.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
