Art. 8 (Accordo)
[1]consultivo scientifico
[2]1. Il Comitato consultivo scientifico creato in conformita' all'articolo VI par. 7) del presente Accordo da' pareri al Consiglio per quanto concerne in particolare le proposte del Direttore Generale relative all'attuazione del programma del Laboratorio. 2. Il Comitato e' costituito da scienziati eminenti che vengono nominati a titolo personale e non come rappresentanti di Stati membri. I membri del Comitato devono essere scelti tra gli scienziati appartenenti ad una vasta gamma di settori scientifici pertinenti in modo da coprire per quanto possibile sia il campo della biologia molecolare che altre discipline scientifiche affini. Il Direttore generale dopo aver opportunamente consultato in particolare il Consiglio dell'OEBM e le competenti istituzioni nazionali propone al Consiglio una lista di candidati che il Consiglio prendera' in considerazione ai fini della nomina a membri del Comitato.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
