Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di uno dei due Stati contraenti occupato nel territorio dell'altro Stato e che abbia causato o che potra' causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'istituzione competente alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino e all'istituzione dell'altro Stato.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art34 · fonte su Normattiva