Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico

Art. 9 (Trattato) — Deposito, trasmissione delle copie, registrazione del Trattato

(1) L'originale del presente Trattato, una volta non piu' aperto alla firma a Nairobi, verra' depositato presso il Direttore generale. (2) Il Direttore generale trasmettera' due copie del presente Trattato da lui certificate, a tutti gli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2), e, su richiesta, a ogni altro Stato. (3) Il Direttore generale registrera' il presente Trattato presso il segretariato delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;434~trattato-art9 · fonte del testo