Il Direttore generale notifichera' agli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2):

  • i)le firme di cui all'articolo 8;
  • ii)il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all'articolo 5 (3);
  • iii)la data di entrata in vigore del Trattato secondo l'articolo 6 (1);
  • iv)ogni denuncia notificata in virtu' dell'articolo 7.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;434~trattato-art10 · fonte su Normattiva