Art. 5 (Allegato 2)
1. I servizi addetti all'ispezione medico-sanitaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette all'ispezione medico-sanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili. 2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell'ispezione medico-sanitaria, il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
