1. I servizi addetti all'ispezione medico-sanitaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette all'ispezione medico-sanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili. 2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell'ispezione medico-sanitaria, il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-2-art5 · fonte su Normattiva