Art. 2 (Allegato 4)
L'ispezione fitosanitaria definita alla lettera e) dell'articolo 1 della presente Convenzione si estende anche all'ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto dei vegetali e dei prodotti vegetati. Puo' comprendere anche le misure volte a garantire la conservazione delle specie vegetali minacciate di estinzione.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
