Art. 6 (Allegato 4)
1. I servizi fitosanitari collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio dei vegetali e dei prodotti vegetali soggetti all'ispezione fitosanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili. 2. Qualora una spedizione di vegetali o di prodotti vegetali sia trattenuta durante l'ispezione fitosanitaria, il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando le ragioni del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
