Art. 5 (Allegato 6)
1. I servizi responsabili del controllo della qualita' collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della qualita' in particolare mediante lo scambio di informazioni utili. 2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della qualita', il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le aerei.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
