1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell'ambito di un regime d'importazione temporanea. 2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell'ambito di un regime internazionale d'importazione temporanea soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci stesse. Tuttavia, tali merci possono, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 57, essere considerate merci comunitarie, senza presentazione del predetto documento.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art2 · fonte su Normattiva