In mancanza di un accordo tra la Comunita' e un Paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all'attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra due luoghi situati nella Comunita':

  • a)il regime del transito comunitario si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato soltanto a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo;
  • b)le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, si applicano ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, anche se hanno inizio e devono avere termine all'interno della Comunita'.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art8 · fonte su Normattiva