1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la liberta' di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonche' la liberta' di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento. 2. Nessuno puo' essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua liberta' di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La liberta' di manifestare la propria religione o il proprio credo puo' essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanita' pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e liberta' fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la liberta' dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformita' alle proprie convinzioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 13/1982

    Parametro
    1 febbraio 1982

    ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di Pesaro, Bologna, Bressanone, Pescara, Roma, Portoferraio ed al tribunale di Pordenone, affinché procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), tenendo conto della norma sopravvenuta…

    Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 20 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art18 · fonte su Normattiva