1. Ogni Stato che ha aderito ala Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che diverra' efficace 90 giorni dopo la data del deposito.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;436~art6 · fonte su Normattiva