Art. 13 (Accordo)
Senza pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 12, il presente accordo si applichera' a ciascuna parte tenuto conto delle stesse limitazioni e riserve applicabili ai suoi obblighi ai sensi della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, del protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
