1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ad aderire all'accordo qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio e che sia parte della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, oppure, a seconda del caso, del protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967. La decisione di fare tale invito dovra' essere adottata con la maggioranza prevista nell'articolo 20 d. dello statuto e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di far parte del Comitato. 2. Nei confronti di ogni Stato aderente, l'accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;438~accordo-art11 · fonte su Normattiva