1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui il presente accordo si applichera'. 2. Qualsiasi Stato puo', in qualsiasi momento successivo e per mezzo di una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente accordo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, l'accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario generale. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potra', rispetto a qualsiasi territorio specificato in detta dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;438~accordo-art12 · fonte su Normattiva