1. Dalla data del trasferimento di responsabilita':

  • a)cessera' la responsabilita' del primo Stato di prorogare o rinnovare il documento di viaggio del rifugiato;
  • b)il secondo Stato sara' responsabile dell'emissione di un nuovo documento di viaggio a favore del rifugiato. 2. Il secondo Stato informera' il primo Stato del fatto che il trasferimento di responsabilita' ha avuto luogo.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;438~accordo-art5 · fonte su Normattiva