Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul trasferimento di responsabilita' verso i rifugiati, con allegato
Art. 5 (Accordo)
1. Dalla data del trasferimento di responsabilita':
- a)cessera' la responsabilita' del primo Stato di prorogare o rinnovare il documento di viaggio del rifugiato;
- b)il secondo Stato sara' responsabile dell'emissione di un nuovo documento di viaggio a favore del rifugiato. 2. Il secondo Stato informera' il primo Stato del fatto che il trasferimento di responsabilita' ha avuto luogo.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
